Riconoscimento agli effetti civili dei titoli accademici rilasciati

 

I titoli accademici di Licenza e Dottorato in Teologia, rilasciati dalla Pontificia Facoltà Teologica di S. Anselmo in Roma, sono di diritto pontificio. Agli effetti civili hanno valore secondo i Concordati, le legislazioni vigenti nei vari Stati e le norme particolari delle singole Università o Istituti Universitari. La situazione oggi vigente in Italia per Teologia e Sacra Scrittura – in forza del D.P.R. 2 febbraio 1994 n. 175, art. 2 (Gazzetta Ufficiale n. 62 del 16 marzo 1994), ad integrazione di quanto già stabilito negli Accordi di revisione del Concordato del 18 febbraio 1984, art. 10,2 della Legge 25 marzo 1985 n. 121 (Gazzetta Ufficiale n. 85 del 10 aprile 1985) – è qui di seguito indicata:
«I titoli accademici di Baccalaureato e di Licenza nelle discipline di cui all’art. 1 [Teologia e Sacra Scrittura], conferiti dalle Facoltà approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti, a richiesta degli interessati, rispettivamente come Diploma universitario e come Laurea con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca su conforme parere del Consiglio universitario nazionale. Il riconoscimento è disposto previo accertamento della parità della durata del corso di studi seguito a quella prevista dall’ordinamento universitario italiano per i titoli accademici di equivalente livello; si dovrà anche accertare che l’in-teressato abbia sostenuto un numero di esami pari a non meno di 13 annualità di insegnamento per i titoli da riconoscere come Diploma universitario, e pari a non meno di 20 annualità di insegnamento per i titoli da riconoscere come Laurea.    Al predetto fine l’interessato dovrà produrre il titolo accademico conseguito, fotocopia del medesimo e certificato in originale di tutti gli esami sostenuti anche quelli precedenti al ciclo della Licenza e anche se svolti in un’altra istituzione accademica».
I Diplomi di Licenza e di Dottorato se vidimati dalle competenti Autorità ecclesiastiche e civili. Oltre a fregiarsi legittimamente del titolo di «Dottore», essi consentono:
a)  L’immatricolazione nelle Università e Istituti universitari statali e liberi, salvi sempre i poteri discrezionali dei singoli Consigli di Facoltà degli Atenei e Istituti universitari.
b)  L’esenzione da frequenze e l’abbreviazione dei corsi universitari, sempre a discrezione delle Autorità accademiche.
c)  La considerazione da parte di enti pubblici (INPS, Ufficio Scolastico Regionale, ecc) per una eventuale valutazione, nonché l’ammissione a pubblici concorsi ove è richiesto il possesso di una laurea senza altra specificazione o titolo equipollente alla laurea dell’Ordinamento didattico universitario italiano.

Procedura per il riconoscimento dei titoli accademici
a) Per l’Italia:

b) Per gli Stati esteri:
Recarsi: